Le istruzioni di Vigilanza per le Banche della Banca d’Italia (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 12° Aggiornamento del 21 marzo 2007) prevedono che una società cooperativa possa effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci. Da questa possibilità sono pertanto escluse le botteghe con ragione sociale diversa dalla cooperativa.
La raccolta di risparmio fra i soci deve essere prevista nello statuto della cooperativa. Sono i soci stessi che definiscono le condizioni economiche e le condizioni generali di gestione del prestito sociale attraverso un Regolamento di gestione che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci.
L’ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio della cooperativa; questo limite è elevato al quintuplo del patrimonio qualora la cooperativa si doti di determinati sistemi di garanzia sul prestito raccolto. Il limite non si applica alle cooperative con un numero di soci pari o inferiore a 50.
"Finanza etica e solidale" | Educational Tool Kit
Uno strumento ideato per i Responsabili Finanza Solidale Altromercato
e per i Promotori Locali di Banca Etica
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